Art. 7
In vigore dal 1 mag 1939
Per particolari categorie di lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia possono essere stabilite, con Regio decreto, da emanarsi con le norme di cui all'. n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, condizioni diverse da quelle contenute nel presente decreto per il diritto alla pensione e la misura di essa, fissando i contributi suppletivi all'uopo necessari.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-04-14;636#art-7