Art. 2
In vigore dal 1 mag 1939
L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ha per scopo l'assegnazione di una pensione agli assicurati nel caso di invalidità o di vecchiaia e di una pensione ai superstiti nel caso di morte dell'assicurato o del pensionato. Essa ha, inoltre, per scopo la prevenzione e la cura dell'invalidità.
L'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità ha per scopo la corresponsione agli assicurati di un assegno in occasione di matrimonio o della nascita di ciascun figlio.
Gli scopi dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi e di quella per la disoccupazione involontaria restano quelli stabiliti dall'art. 45, comma 2° e 3°, del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-04-14;636#art-2