Art. 1
In vigore dal 1 mag 1939
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l' della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, per la istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;
Ritenuto che si versa in stato di necessità per urgenti misure di carattere finanziario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
Le disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria, disciplinate dal R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni, sono modificate in conformità a quanto stabiliscono gli articoli seguenti.
L'assicurazione obbligatoria per la maternità, di cui al citato R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dall'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità regolata dal presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-04-14;636#art-1