Art. 4
AbrogatoIn vigore dal 1 mag 1939 al 6 set 1939
Sono esclusi dall'assicurazione per la nuzialità e la natalità:
1° i cittadini stranieri ed i cittadini italiani di razza non ariana;
2° i dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dell'Amministrazione della Real Casa, delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, contemplate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-04-14;636#art-4