Art. 9

Abrogato
In vigore dal 1 mag 1939 al 29 apr 1952
L'assicurato ha diritto alla pensione: 1° al compimento del 60° anno di età, per gli uomini, e del 55° anno di età, per le donne, quando siano trascorsi almeno 15 anni dalla data di inizio dell'assicurazione e risulti versato un importo di contributi non inferiore a quello indicato dall' per la categoria, a cui l'assicurato appartiene; 2° a qualunque età quando sia riconosciuto invalido ai sensi dell' e quando: a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di inizio dell'assicurazione; b) risulti versato un importo di contributi non inferiore a quello indicato dall' per la categoria alla quale l'assicurato appartiene; c) sussista almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio precedente la domanda di pensione.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-04-14;636#art-9

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Art. 9 Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita' e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria. — Testo vigente | Portale Normativo