Art. 9
AbrogatoIn vigore dal 1 mag 1939 al 29 apr 1952
L'assicurato ha diritto alla pensione:
1° al compimento del 60° anno di età, per gli uomini, e del 55° anno di età, per le donne, quando siano trascorsi almeno 15 anni dalla data di inizio dell'assicurazione e risulti versato un importo di contributi non inferiore a quello indicato dall' per la categoria, a cui l'assicurato appartiene;
2° a qualunque età quando sia riconosciuto invalido ai sensi dell' e quando:
a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di inizio dell'assicurazione;
b) risulti versato un importo di contributi non inferiore a quello indicato dall' per la categoria alla quale l'assicurato appartiene;
c) sussista almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio precedente la domanda di pensione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-04-14;636#art-9