Art. 14

Abrogato
In vigore dal 1 mag 1939 al 6 set 1939
Nel caso in cui l'assicurato muoia prima di avere raggiunto i requisiti minimi di assicurazione e di contribuzione di cui all', n. 2, lettere a) e b), spetta al coniuge superstite, semprechè nel quinquennio precedente la morte sussista almeno un anno di contribuzione, una indennità pari all'ammontare dei contributi versati. L'indennità non può essere inferiore a lire trecento, nè superiore a lire mille. In mancanza del coniuge l'indennità spetta ai figli, semprechè sussistano per essi le condizioni stabilite dall'. L'indennità spettante ai figli è liberamente pagata a chi esercita la patria potestà.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-04-14;636#art-14

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