Art. 5
AbrogatoIn vigore dal 1 mag 1939 al 6 set 1939
Agli effetti dell'obbligo delle assicurazioni di cui al presente decreto il limite di retribuzione per gli impiegati, stabilito da n. 1 dell'art. 38 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, è elevato da L. 800 a L. 1500.
Permane tuttavia l'obbligo dell'assicurazione per gli impiegati per i quali detto limite è superato dopo l'inizio dell'assicurazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-04-14;636#art-5