Art. 3
In vigore dal 1 mag 1939
Le assicurazioni per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria, per la nuzialità e la natalità, salvo la esclusione di cui all'articolo seguente e quelle che saranno stabilite con i provvedimenti di cui all', sono obbligatorie per le persone di ambo i sessi che abbiano compiuta l'età di 14 anni e non superata quella di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne e che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri.
Sono compresi nell'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e la natalità, in base ai criteri stabiliti dal regolamento, i lavoratori a domicilio che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri.
Sono altresì soggetti all'obbligo dell'assicurazione per la tubercolosi e per la nuzialità e la natalità, con le particolari norme che li concernono, gli appartenenti alle famiglie mezzadrili e coloniche.
Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all' restano ferme le esclusioni dall'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria stabilite dal R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-04-14;636#art-3