Art. 20

Abrogato
In vigore dal 1 mag 1939 al 22 mar 1941
L'indennità giornaliera è corrisposta per un periodo massimo di 120 giornate. L'assicurato cessa dal diritto all'indennità quando nel periodo di un anno immediatamente precedente risultino corrisposte 120 giornate di indennità.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-04-14;636#art-20

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