Art. 22
In vigore dal 1 mag 1939
Non ha diritto all'assegno di nuzialità l'assicurato che alla data di celebrazione del matrimonio abbia superata la seguente età:
a) per gli appartenenti alla categoria degli impiegati: anni 30, se uomo, e anni 26, se donna;
b) per gli appartenenti alle categorie degli operai e alle famiglie mezzadrili e coloniche, uomini e donne: anni 26.
Lo stesso limite di età di anni 26 è stabilito, agli effetti di cui al comma precedente, anche per le figlie di assicurati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-04-14;636#art-22