Art. 23

In vigore dal 1 mag 1939
L'assegno di nuzialità è stabilito nella misura seguente: %% Parte di provvedimento in formato grafico L'assegno per le figlie di assicurati è corrisposto nella misura stabilita per le donne della, categoria cui appartiene il genitore assicurato.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-04-14;636#art-23

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