Art. 28
AbrogatoIn vigore dal 1 mag 1939 al 6 set 1939
Nei casi in cui, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, da parte di datori di lavoro sia stato provveduto a garantire ai propri dipendenti un trattamento di quiescenza o di previdenza, mediante la costituzione di casse, fondi, o gestioni speciali, può essere disposto, con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, l'esonero dei dipendenti predetti dall'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, purchè dalle organizzazioni sindacali che rappresentano le parti interessate ne sia fatta domanda non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
L'esonero di cui al comma precedente può essere concesso soltanto se sussistano le seguenti condizioni:
a) che la cassa, fondo o gestione speciale sia ordinata su basi tecniche ed assicuri, nei casi di invalidità, vecchiaia e morte, prestazioni che complessivamente non siano inferiori a quelle stabilite per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia;
b) che l'ordinamento tecnico della cassa, fondo o gestione speciale non consenta il prelevamento dei contributi dovuti all'assicurazione obbligatoria;
c) che le quote di contribuzione a carico del datore di lavoro non siano inferiori a quelle dal medesimo dovute per l'assicurazione obbligatoria;
d) che sia stabilito il trasferimento all'assicurazione obbligatoria dell'intera. riserva matematica relativa ai contributi dell'assicurazione stessa nei casi di cessazione dalla iscrizione o di soppressione della cassa, fondo o gestione speciale.
La concessione dell'esonero è subordinata al conseguimento della personalità giuridica da parte delle casse, fondi o gestioni speciali.
La domanda di esonero sospende l'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia nei riguardi dei dipendenti di cui al primo comma, del presente articolo, fino a che sia intervenuta la decisione sulla domanda stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-04-14;636#art-28