Art. 32
AbrogatoIn vigore dal 1 mag 1939 al 6 set 1939
Per il personale dipendente da enti ed istituti pubblici o parastatali comunque costituiti o denominati e per quello delle opere nazionali l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia può essere concesso con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze.
Per la concessione dell'esonero predetto gli enti interessati dovranno presentare domanda al Ministero delle corporazioni nel termine di un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Durante detto periodo di un anno resta sospeso l'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia.
Le disposizioni di cui agli sono estese, in quanto applicabili, agli enti di cui al presente articolo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-04-14;636#art-32