Art. 37

In vigore dal 1 mag 1939
Nei primi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'assicurato ha diritto all'assegno di nuzialità o di natalità anche quando manchi il requisito dei due anni di assicurazione, semprechè, alla data del matrimonio o della nascita del figlio, risulti un anno di contribuzione. Per le nascite che si verificheranno entro il 31 dicembre 1939 sono considerati efficaci, agli effetti del diritto all'assegno di natalità stabilito dal presente decreto, i contributi versati o dovuti per l'assicurazione maternità relativi all'intero anno 1938. Analogamente sono considerati efficaci per le nascite che si verificheranno entro il 31 dicembre 1940 i contributi per l'assicurazione maternità relativi all'intero anno 1939.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-04-14;636#art-37

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