Art. 36
In vigore dal 1 mag 1939
Fino al 31 dicembre 1940 l'assicurato semprechè sussistano le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all', ha diritto all'indennità di disoccupazione per un periodo massimo di 120 giornate nell'anno solare, anche se nel periodo immediatamente precedente di un risultino corrisposte 120 giornate di indennità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-04-14;636#art-36