Art. 26
AbrogatoIn vigore dal 1 mag 1939 al 6 ago 1940
Gli assegni di nuzialità e di natalità corrisposti in base al presente decreto assorbono, fino a concorrenza del loro ammontare, gli assegni e le erogazioni corrisposte dai datori di lavoro ai propri dipendenti in occasione di matrimonio o della nascita di figli.
Agli assicurati ai quali spettano gli assegni di nuzialità previsti dal presente decreto non possono essere concessi i prestiti familiari di cui al Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito nella legge 3 gennaio 1939-XVII, numero 1.
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