Art. 17

In vigore dal 1 mag 1939
Ha diritto alle prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi l'assicurato che all'atto della domanda possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda stessa.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-04-14;636#art-17

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