DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 882·16 ottobre 1984
Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.
Vigente dal 4 luglio 1986 42 articoli 2 vigenze storicizzate
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compilazione accordo-collettivo-nazionale-rapporti-medici-di-medicina-generaleAccordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale
Art. 1Campo di applicazioneArt. 2IncompatibilitàArt. 3GraduatoriaArt. 4Rapporto ottimaleArt. 5Conferimento degli incarichi e iscrizione negli elenchiArt. 6Titoli per la formazione delle graduatorieArt. 7Massimale di scelte e sue limitazioniArt. 8Comitato Consultivo di U.S.L.Art. 9Comitato consultivo regionaleArt. 10Incontri periodici tra le partiArt. 11Commissione locale di disciplinaArt. 12Commissione regionale di disciplinaArt. 13Istituzione e durata in carica degli organi collegialiArt. 14Funzionamento delle Commissioni e dei ComitatiArt. 15Cessazione e sospensione del rapportoArt. 16Scelta del medicoArt. 17Revoca e ricusazione della sceltaArt. 18Revoche d'ufficioArt. 19Scelta, revoca, ricusazione: effetti economiciArt. 20Elenchi nominativi e variazioni mensiliArt. 21Apertura degli ambulatoriArt. 22Divieto di esercizio di libera professioneArt. 23Compiti del medico di medicina generaleArt. 24Visita domiciliareArt. 25Comunicazione del medico alla U.S.L.Art. 26Visite occasionaliArt. 27Certificazione di malattia per i lavoratori dipendentiArt. 28Prescrizione farmaceutica e modularioArt. 29Richieste di indagini specialistiche - Proposte di ricovero e di cure termaliArt. 30Medicina di gruppoArt. 31Aggiornamento professionale obbligatorioArt. 32SostituzioniArt. 33Guardia medica e assistenza nelle località turisticheArt. 34Trattamento economicoArt. 35Attività a rapporto orarioArt. 36Diritti sindacaliArt. 37Quote sindacaliArt. 38Commissioni professionaliArt. 39compilazione accordo-collettivo-nazionale-medici-medicina-generale-allegato-b-regolamentoAccordo Collettivo Nazionale medici medicina generale Allegato B Regolamento
Art. 1Regolamento generale dell'associazione.Art. 2Regolamento dell'Associazione di cui all'art. 30 ai fini dei massimali.Aggiornamenti recenti
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