Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale
Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 12 gen 1985
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE SOTTOSCRITTO AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA LEGGE 833/78
PREMESSA ALLA CONVENZIONE PER LA MEDICINA GENERALE
I medici iscritti negli elenchi per la medicina generale di cui
all' sono parte attiva e qualificante del Servizio Sanitario Nazionale e collaborano all'attuazione di un sistema nel quale, fermo restando il principio della libera scelta e del rapporto di fiducia, al medico di famiglia sono affidati compiti di medicina preventiva individuale, cura ed educazione sanitaria intesa come un insieme unitario qualificante l'atto professionale.
Nello stesso tempo, i medici di medicina generale collaborano ad
elevare la qualità dell'atto medico, nel rispetto delle indicazioni del Piano sanitario nazionale e dei Piani regionali.
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(Campo di applicazione)
La presente convezione nazionale regola, ai sensi dell'art. 48
della legge 23 dicembre 1978 n. 833, il rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato, che si instaura fra il servizio sanitario nazionale ed i medici di medicina generale, iscritti negli elenchi di cui all'.
I rapporti libero professionali che, ai sensi del successivo , i medici di medicina generale instaurano con le U.S.L. per lo svolgimento di attività a rapporto orario saranno regolati dall'accordo nazionale previsto dalla norma citata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;882#art-acn-1