Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale
Art. 5
Conferimento degli incarichi e iscrizione negli elenchi
In vigore dal 12 gen 1985
Entro la fine dei mesi di marzo e di settembre di ogni anno
ciascuna Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale l'elenco delle zone carenti di medici di medicina generale convenzionati, individuate nel corso del semestre precedente nell'ambito delle singole UU.SS.LL. sulla base dei criteri di cui al precedente .
Possono concorrere al conferimento degli incarichi nelle zone
carenti:
a) i medici che risultano già iscritti in uno degli elenchi dei medici di medicina generale convenzionati istituiti nell'ambito regionale ai sensi dell' ancorchè non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria regionale, a condizione peraltro che risultino iscritti da almeno due anni nell'elenco di provenienza e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, eccezione fatta per incarichi di guardia medica;
b) i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno
in corso.
Gli aspiranti devono presentare separate domande, entro trenta
giorni dalla pubblicazione di cui al primo comma del presente articolo, alle UU.SS.LL. competenti per territorio, indicando, a pena di nullità delle domande stesse, le eventuali altre località carenti per le quali intendono concorrere.
Ai fini del conferimento degli incarichi nelle località carenti i medici di cui alla lettera b) del precedente secondo comma sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:
1) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria
regionale di cui all';
2) attribuzione di punti 40 a coloro che al momento della
presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale non abbiano alcun rapporto di lavoro dipendente o trattamento di pensione e non si trovino in posizione di incompatibilità e che tali requisiti abbiano conservato fino al conferimento dell'incarico. Non è di ostacolo all'attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui al presente punto 2) l'avere acquisito, nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda per l'inclusione nella graduatoria e il conferimento dell'incarico, un rapporto di lavoro dipendente a titolo precario purchè esso cessi prima del conferimento dell'incarico stesso;
3) attribuzione di punti 5 a coloro che nella località carente per la quale concorrono abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale.
Le UU.SS.LL. interpellano prioritariamente i medici di cui alla
lettera a) del precedente secondo comma, in base all'anzianità di iscrizione negli elenchi dei medici di medicina generale convenzionati; laddove risulti necessario, interpellano successivamente i medici di cui alla lettera b) dello stesso secondo comma, in base all'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di cui al quarto comma del presente articolo.
Il medico interpellato deve, a pena di decadenza, comunicare la sua
accettazione entro il termine di sette giorni.
Entro i successivi sessanta giorni, sempre a pena di decadenza,
deve:
- aprire nella località carente assegnatagli ambulatorio idoneo secondo le prescrizioni di cui al successivo lettera b) e darne comunicazione alla U.S.L.;
- trasferire la residenza nella zona assegnatagli, se risiede in altro Comune;
- iscriversi all'albo professionale della provincia in cui
gravita la località assegnatagli, se è iscritto in altra provincia.
Le Unità sanitarie locali, avuto riguardo a eventuali difficoltà collegate a particolari situazioni locali, possono consentire, sentito il Comitato ex , temporanee proroghe al termine di cui al comma precedente.
Entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta apertura
dell'ambulatorio l'U.S.L. procede alla verifica dell'idoneità dello stesso con proprio personale sanitario e ne notifica i risultati al medico interessato assegnandogli, se del caso, un termine non superiore a trenta giorni per adeguare l'ambulatorio alle prescrizioni di cui all'. Trascorso tale termine inutilmente, il medico decade dal diritto al conferimento dell'incarico.
L'incarico si intende definitivamente conferito con la
comunicazione della U.S.L. attestante l'idoneità dell'ambulatorio oppure alla scadenza del termine di quindici giorni, di cui al comma precedente, qualora la U.S.L. non proceda alla prevista verifica di idoneità.
Il medico al quale sia conferito l'incarico ai sensi del presente articolo viene iscritto nell'elenco riferito alla zona carente.
L'insorgenza di uno dei motivi di incompatibilità di cui
all' comporta cancellazione dall'elenco.
Il provvedimento di decadenza dall'iscrizione negli elenchi è
adottato dalla competente U.S.L. su parere del Comitato di cui all'.
Qualora in un ambito territoriale si determini una carenza di
assistenza dovuta a mancanza di medici, verificata dal Comitato consultivo ex , la U.S.L. può conferire a un medico scelto nel rispetto delle graduatorie un incarico temporaneo onde garantire l'assistenza sanitaria nel territorio. Tale incarico, di durata comunque inferiore a sei mesi, cesserà nel momento in cui sarà individuato il medico avente diritto all'inserimento. Ai medici di cui al presente comma vengono corrisposti, relativamente agli utenti che viene incaricato di assistere, i compensi di cui al successivo .
In caso di decesso del medico convenzionato, il suo sostituto può proseguire l'attività nei confronti degli assistiti già in carico al medico deceduto per non più di 30 giorni, conservando il trattamento di cui beneficiava durante la sostituzione.
Il medico in servizio militare di leva può ottenere l'iscrizione negli elenchi dei medici di libera scelta; per tutta la durata del servizio di leva, peraltro, l'incarico di medico di medicina generale deve intendersi sospeso e i relativi compiti devono essere svolti attraverso la collaborazione di un sostituto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;882#art-acn-5