Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale
Art. 2
Incompatibilità
In vigore dal 12 gen 1985
(Incompatibilita)
Fermo restando quanto previsto dal punto 6) dell'art. 48 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, è incompatibile con l'iscrizione negli elenchi di cui all', il medico che si trovi in una delle posizioni previste da norme di legge o contratti di lavoro, o che:
a) abbia un impegno orario pari o superiore complessivamente a 38
ore settimanali risultante sia da un rapporto di lavoro dipendente che convenzionato (ex articoli 47 e 48 legge 833/1978);
b) svolga funzioni fiscali per conto delle U.S.L. limitatamente all'ambito territoriale nel quale può acquisire scelte;
c) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente
da parte del fondo di previdenza competente, di cui al decreto 15 ottobre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
d) svolga attività di medico specialista ambulatoriale
convenzionato;
e) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti
convenzionati esterni;
f) operi come specialista in presidi o stabilimenti o istituzioni
private convenzionati con le U.S.L. soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Il medico che, anche se a tempo limitato, svolge funzioni di medico
di fabbrica, non può acquisire scelte dei dipendenti della medesima azienda o dei loro familiari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;882#art-acn-2