Art. 2 · Incompatibilità
Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale

Art. 2

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Incompatibilità

In vigore dal 12 gen 1985
(Incompatibilita) Fermo restando quanto previsto dal punto 6) dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è incompatibile con l'iscrizione negli elenchi di cui all', il medico che si trovi in una delle posizioni previste da norme di legge o contratti di lavoro, o che: a) abbia un impegno orario pari o superiore complessivamente a 38 ore settimanali risultante sia da un rapporto di lavoro dipendente che convenzionato (ex articoli 47 e 48 legge 833/1978); b) svolga funzioni fiscali per conto delle U.S.L. limitatamente all'ambito territoriale nel quale può acquisire scelte; c) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente, di cui al decreto 15 ottobre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; d) svolga attività di medico specialista ambulatoriale convenzionato; e) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni; f) operi come specialista in presidi o stabilimenti o istituzioni private convenzionati con le U.S.L. soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Il medico che, anche se a tempo limitato, svolge funzioni di medico di fabbrica, non può acquisire scelte dei dipendenti della medesima azienda o dei loro familiari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;882#art-acn-2