Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale

Art. 10

Incontri periodici tra le parti

In vigore dal 12 gen 1985
Le parti si incontreranno presso il Ministero della Sanità il primo venerdi del mese, a mesi alterni, al fine di verificare lo stato di attuazione del presente accordo, di dare l'interpretazione autentica delle norme e di apportarvi quelle modifiche normative che si ritengono necessarie. Su richiesta di una delle parti il Ministero della Sanità provvederà comunque a convocare apposita riunione entro 15 giorni dalla richiesta stessa. Tali riunioni sono presiedute dal Ministro della Sanità o da un suo delegato. Il Ministero della Sanità provvederà a comunicare le decisioni adottate nei sopradetti incontri alle Regioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;882#art-acn-10

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Incontri periodici tra le parti (Art. 10 Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.) — Testo vigente | Portale Normativo