Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale
Art. 11
Commissione locale di disciplina
In vigore dal 12 gen 1985
In ciascuna U.S.L. è istituita una Commissione di disciplina
composta da:
- 2 medici nominati dal Comitato di gestione dell'U.S.L.;
- 2 medici nominati dal Consiglio direttivo dell'Ordine dei
medici competente per territorio, su designazione unitaria effettuata, ove possibile, su intese tra i sindacati medici di categoria più rappresentativi a livello regionale.
La Commissione è presieduta da un membro di parte medica.
La sede della Commissione è indicata dalla U.S.L.
Ai fini della nomina di cui al comma 1 il presidente della
Federazione regionale degli Ordini dei Medici invita, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i Sindacati medici regionali di categoria più rappresentativi a procedere alla designazione unitaria dei medici da nominare.
Nel caso che i sindacati non facciano pervenire detta designazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito, il Consiglio direttivo della Federazione regionale degli Ordini dei medici provvede direttamente a nominare la rappresentanza medica in seno alla Commissione.
I medici di nomina ordinistica devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
1) età non inferiore a 40 anni;
2) anzianità di laurea non inferiore a 15 anni;
3) attività di medicina generale svolta in regime convenzionale per un periodo non inferiore a 7 anni e tuttora convenzionato.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Unità
sanitaria locale.
La Commissione esamina i casi dei medici ad essa deferiti per
inosservanza delle norme della presente convenzione, iniziando la procedura entro un mese dalla data del deferimento.
Al medico deferito sono contestati gli addebiti mossigli ed è
garantita la possibilità di produrre le proprie controdeduzioni.
La Commissione decide con provvedimento motivato l'adozione di uno dei seguenti provvedimenti: proscioglimento, richiamo, richiamo con diffida, sospensione del rapporto per una durata non superiore a due anni, cessazione del rapporto, sospensione cautelare per omissione di ordine o mandato di cattura o arresto.
La decisione è comunicata a cura del Presidente a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento alla U.S.L. che ha proceduto al deferimento per la notifica all'interessato e per l'esecuzione del provvedimento, nonché per la comunicazione all'Ordine dei Medici e al Comitato di cui all'.
Avverso la decisione della Commissione locale è ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione, alla Commissione regionale di cui al successivo articolo. Il ricorso deve essere notificato, a cura del ricorrente, alla parte controinteressata e comunicato al Comitato di cui all', nonché all'Ordine dei Medici.
Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato salvo che la Commissione locale, per la particolare gravità dei fatti accertati, nonché nel caso di sospensione cautelare dei medici per emissione di ordine o mandato di cattura o arresto, abbia disposto la esecuzione immediata del provvedimento stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;882#art-acn-11