Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale

Art. 13

Istituzione e durata in carica degli organi collegiali

In vigore dal 12 gen 1985
I Comitati consultivi di cui agli e le Commissioni disciplinari di cui agli devono essere istituiti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e durano in carica fino alla nomina delle nuove Commissioni e Comitati a seguito del rinnovo dell'accordo stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;882#art-acn-13

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Istituzione e durata in carica degli organi collegiali (Art. 13 Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.) — Testo vigente | Portale Normativo