Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale
Art. 14
Funzionamento delle Commissioni e dei Comitati
In vigore dal 12 gen 1985
Le Commissioni e i Comitati sono validamente riuniti se è presente
la maggioranza dei loro componenti e le loro deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
È incompatibile la nomina contemporanea in più Comitati
consultivi e Commissioni di disciplina.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;882#art-acn-14