Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale

Art. 14

Funzionamento delle Commissioni e dei Comitati

In vigore dal 12 gen 1985
Le Commissioni e i Comitati sono validamente riuniti se è presente la maggioranza dei loro componenti e le loro deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. È incompatibile la nomina contemporanea in più Comitati consultivi e Commissioni di disciplina.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;882#art-acn-14

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Funzionamento delle Commissioni e dei Comitati (Art. 14 Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.) — Testo vigente | Portale Normativo