Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale

Art. 17

Revoca e ricusazione della scelta

In vigore dal 12 gen 1985
L'assistibile può revocare in ogni tempo la scelta effettuata dandone comunicazione alla competente U.S.L. Contemporaneamente alla revoca l'assistibile deve effettuare una nuova scelta che, ai fini assistenziali, ha effetto immediato. Il medico che non intenda prestare la propria opera in favore di un assistibile può in ogni tempo ricusare la scelta dandone comunicazione alla competente U.S.L. Tale revoca deve essere motivata ai sensi dell' della legge 833. Tra i motivi della ricusazione assume particolare importanza la turbativa del rapporto di fiducia. Agli effetti assistenziali la ricusazione decorre dal 16° giorno successivo alla sua comunicazione. Non è consentita la ricusazione quando nel Comune non sia operante altro medico, salvo che ricorrano eccezionali motivi di incompatibilità da accertarsi da parte del Comitato di U.S.L. di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;882#art-acn-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Revoca e ricusazione della scelta (Art. 17 Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.) — Testo vigente | Portale Normativo