Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale
Art. 17
Revoca e ricusazione della scelta
In vigore dal 12 gen 1985
L'assistibile può revocare in ogni tempo la scelta effettuata
dandone comunicazione alla competente U.S.L. Contemporaneamente alla revoca l'assistibile deve effettuare una nuova scelta che, ai fini assistenziali, ha effetto immediato.
Il medico che non intenda prestare la propria opera in favore di un
assistibile può in ogni tempo ricusare la scelta dandone comunicazione alla competente U.S.L. Tale revoca deve essere motivata ai sensi dell' della legge 833. Tra i motivi della ricusazione assume particolare importanza la turbativa del rapporto di fiducia.
Agli effetti assistenziali la ricusazione decorre dal 16° giorno successivo alla sua comunicazione.
Non è consentita la ricusazione quando nel Comune non sia operante
altro medico, salvo che ricorrano eccezionali motivi di incompatibilità da accertarsi da parte del Comitato di U.S.L. di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;882#art-acn-17