Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale
Art. 12
Commissione regionale di disciplina
In vigore dal 12 gen 1985
In ciascuna Regione è istituita una Commissione di disciplina
composta da:
- il Presidente della Federazione regionale degli Ordini dei
medici, o suo delegato, che la presiede;
- 4 medici nominati dalla Regione;
- 3 medici nominati dal Consiglio direttivo della Federazione
regionale degli Ordini dei medici, su designazione unitaria effettuata, se possibile, su intesa fra i sindacati medici di categoria più rappresentativi a livello nazionale.
La sede della Commissione è indicata dalla Regione.
Ai fini della nomina di cui al comma 1 il Presidente della
Federazione regionale degli Ordini dei medici invita, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i sindacati medici nazionali di categoria a procedere alla designazione unitaria dei medici da nominare.
Nel caso che i sindacati non facciano pervenire detta designazione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito, il Consiglio direttivo della Federazione regionale degli Ordini dei medici provvede direttamente a nominate la rappresentanza medica in seno alla Commissione.
I medici di nomina ordinistica devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
1) età non inferiore a 40 anni;
2) anzianità di laurea non inferiore a 15 anni;
3) attività di medicina generale svolta in regime convenzionale per un periodo non inferiore a 10 anni e tuttora convenzionato.
Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario designato dalla Regione.
La Commissione decide con provvedimento motivato sui ricorsi
presentati, confermando, modificando o annullando il provvedimento adottato dalla Commissione di cui all'.
La decisione è definitiva e di essa è data comunicazione a cura del Presidente, alla U.S.L. competente per la notifica all'interessato e l'esecuzione del provvedimento, nonché per la comunicazione alla Commissione locale di disciplina e al competente Ordine dei Medici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;882#art-acn-12