Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale

Art. 9

Comitato consultivo regionale

In vigore dal 12 gen 1985
In ciascuna Regione è istituito un Comitato composto di: - Assessore regionale alla sanità o suo delegato con funzioni di Presidente; - 5 membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza delle U.S.L. della regione designati dall'ANCI; - 6 membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza dei medici generali convenzionati. I rappresentanti dei medici, che devono essere iscritti nell'elenco regionale della medicina generale convenzionata, vengono eletti dai medici iscritti nell'elenco stesso con il sistema elettorale previsto per le elezioni dei consigli direttivi degli Ordini dei medici, escluso il quorum ai fini della validità delle elezioni. Le elezioni dei rappresentanti dei medici sono svolte a cura della Federazione regionale degli Ordini avvalendosi della collaborazione degli Ordini provinciali. La Federazione regionale proclama gli eletti. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario di parte pubblica. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano di parte pubblica. La sede del Comitato è indicata dalla Regione. Il Comitato predispone le graduatorie regionali dei medici convenzionati di cui all'. Il Comitato deve essere sentito preventivamente dalla Regione su tutti i provvedimenti di propria competenza inerenti l'applicazione del presente accordo, ivi compresa l'attuazione, nell'ambito del territorio della Regione, dei servizi di guardia medica e dei programmi di aggiornamento professionale obbligatorio per i medici generali convenzionati. Il Comitato formula proposte ed esprime pareri sulla corretta applicazione delle norme del presente accordo e per un corretto ricorso all'assistenza da parte degli assistiti, anche in riferimento a problemi o situazioni particolari locali che siano ad esso sottoposte dal Presidente o da almeno un terzo dei suoi componenti. Svolge inoltre ogni altro compito assegnatogli dalla presente convenzione. La sua attività è comunque finalizzata a fornire indirizzi uniformi per l'applicazione della presente convenzione. I supplenti partecipano alle riunioni in caso di impedimento dei titolari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;882#art-acn-9

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Comitato consultivo regionale (Art. 9 Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.) — Testo vigente | Portale Normativo