Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale
Art. 16
Scelta del medico
In vigore dal 12 gen 1985
La costituzione e lo svolgimento del rapporto tra medico e
assistibile sono fondati sull'elemento fiducia.
Ciascun avente diritto, all'atto del rilascio del documento di
iscrizione, sceglie direttamente per sè e per i propri familiari il medico di fiducia fra quelli iscritti nell'elenco, definito ai sensi dell', in cui è compresa la residenza dell'avente diritto medesimo.
Il familiare che abbia raggiunto la maggiore età può effettuare personalmente la scelta del medico.
La U.S.L., sentito il parere obbligatorio del Comitato di cui
all', previa accettazione del nuovo medico di scelta, può consentire che la scelta sia effettuata in favore di un medico iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistibile è residente quando la scelta sia o diventi obbligata, oppure quando per ragioni di vicinanza o di migliore viabilità la residenza dell'assistibile gravati su un ambito limitrofo e tutte le volte che gravi ed obiettive circostanze ostacolino la normale erogazione dell'assistenza.
La scelta è a tempo indeterminato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;882#art-acn-16