Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale

Art. 19

Scelta, revoca, ricusazione: effetti economici

In vigore dal 12 gen 1985
Ai fini della corresponsione dei compensi la scelta, la revoca e la ricusazione decorrono dal primo giorno del mese in corso o dal primo giorno del mese successivo a seconda che intervengano nella prima o nella seconda metà del mese. Il rateo mensile dei compensi è frazionabile in ragione del numero dei giorni di cui è composto il mese al quale il rateo mensile si riferisce, quando le variazioni dipendano da trasferimento del medico o da cancellazione o sospensione del medico dall'elenco.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;882#art-acn-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Scelta, revoca, ricusazione: effetti economici (Art. 19 Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.) — Testo vigente | Portale Normativo