Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale
Art. 19
19 / 41Scelta, revoca, ricusazione: effetti economici
In vigore dal 12 gen 1985
Ai fini della corresponsione dei compensi la scelta, la revoca e la
ricusazione decorrono dal primo giorno del mese in corso o dal primo giorno del mese successivo a seconda che intervengano nella prima o nella seconda metà del mese.
Il rateo mensile dei compensi è frazionabile in ragione del numero
dei giorni di cui è composto il mese al quale il rateo mensile si riferisce, quando le variazioni dipendano da trasferimento del medico o da cancellazione o sospensione del medico dall'elenco.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;882#art-acn-19