Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale
Art. 24
Visita domiciliare
In vigore dal 12 gen 1985
La visita domiciliare deve essere eseguita di norma nel corso della
stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore 10; ove invece, la richiesta venga recepita dopo le ore 10, la visita dovrà essere effettuata entro le ore 12 del giorno successivo.
A cura della U.S.L. tale norma sarà portata a conoscenza degli
assistibili.
La chiamata urgente recepita deve essere soddisfatta entro il più breve tempo possibile.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;882#art-acn-24