Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale

Art. 26

Visite occasionali

In vigore dal 12 gen 1985
I medici iscritti negli elenchi sono tenuti a prestare la propria opera in regime di assistenza diretta solo nei confronti degli assistibili che li hanno preventivamente scelti. I medici, tuttavia, salvo quanto previsto dall' in materia di guardia medica e di assistenza nelle località turistiche, sono tenuti a prestare la propria opera, anche in mancanza di scelta preventiva, secondo quanto disposto dall', lett. b) del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 161 convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1982, n. 98: 1 - in favore dei cittadini che, trovandosi occasionalmente al di fuori del proprio Comune di residenza, ricorrano all'opera del medico; 2 - in favore degli stranieri in temporaneo soggiorno in Italia, che esibiscano il prescritto documento comprovante il loro diritto all'assistenza sanitaria a carico del servizio sanitario pubblico. Nel riepilogo mensile delle prestazioni le visite occasionali sono elencate con l'indicazione di nome e cognome dell'avente diritto, numero del libretto, Regione di provenienza, indirizzo o numero della U.S.L. di appartenenza. Le visite di cui al presente articolo sono compensate con le seguenti tariffe, omnicomprensive: - visita ambulatoriale.............. L. 6.000 - visita domiciliare............... L. 10.000 Nell'ambito della validità temporale del presente accordo è riservata alla parte pubblica la facoltà di recedere dagli obblighi di cui ai commi precedenti con preavviso di almeno tre mesi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;882#art-acn-26

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