Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale
Art. 29
Richieste di indagini specialistiche - Proposte di ricovero e di cure termali
In vigore dal 12 gen 1985
Ove lo ritenga necessario il medico può formulare richiesta di
visita o indagine specialistica o proposta di ricovero o di cure termali.
La richiesta di indagine specialistica deve essere corredata dalla diagnosi o del sospetto diagnostico. Essa può contenere la richiesta di consulenza o, in casi particolari, la proposta di "passaggio in cura".
Lo specialista risponde al quesito diagnostico in busta chiusa da consegnare al paziente con l'indicazione "al medico curante" formulando una risposta quanto più esauriente, l'eventuale richiesta di ulteriori accertamenti specialistici o diagnostico-strumentali, consigliando inoltre l'eventuale terapia.
La proposta di ricovero deve essere motivata.
Gli assistiti possono accedere nelle strutture pubbliche, senza la richiesta del medico curante, alle seguenti specialità: odontoiatria, ginecologia, pediatria e oculistica, limitatamente alle prestazioni optometriche.
Il modulario di cui all' è utilizzato anche per le
certificazioni della presente convenzione, per le proposte di ricovero e di cure termali e per le richieste di prestazioni specialistiche. Per queste ultime è consentita la multi-pluriproposta, escludendosi ogni ulteriore adempimento a carico del medico curante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;882#art-acn-29