Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale
Art. 28
Prescrizione farmaceutica e modulario
In vigore dal 12 gen 1985
Nel rispetto di quanto previsto dall' della legge n. 181/82 e delle disposizioni concernenti il Prontuario terapeutico, il modulo prescrizione/proposta, redatto a cura del medico, può contenere la prescrizione di specialità medicinali e di preparati galenici, inclusi nel suddetto prontuario, entro il quantitativo massimo di tre pezzi, anche in caso di più specialità o di più farmaci e pertanto anche ai galenici.
La prescrizione di specialità medicinali a base di antibiotici in confezione monodose effettuabile, ai sensi del predetto articolo n. 12, nel quantitativo massimo di otto pezzi per ricetta, può essere ripartita tra due o più antibiotici prescrivibili.
È consentito di includere nella stessa ricetta una prescrizione di
antibiotici con le limitazioni avanti indicate e la prescrizione di un altro farmaco in due pezzi, oppure di altri due farmaci in un'unica confezione.
In relazione a quanto stabilito dall' del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 il medico riporta sul modulo-prescrizione gli estremi del documento, rilasciato dalla U.S.L., attestante il diritto dell'assistito all'esenzione del pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria.
La prescrizione è redatta in unica copia sul modulario concordato (allegato D).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;882#art-acn-28