Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale

Art. 31

Aggiornamento professionale obbligatorio

In vigore dal 12 gen 1985
Entro il primo trimestre di ogni anno il Ministero della sanità, d'intesa con la FNOOMM, le Regioni, i sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi, con il contributo dell'Università e degli ospedali, emana norme generali sui temi prioritari dell'aggiornamento professionale obbligatorio dei medici di medicina generale, in relazione anche all'attuazione dei progetti obiettivo. Gli Ordini dei Medici elaborano, d'intesa con i Comitati consultivi di cui all', programmi applicativi sottoponendoli all'esame della Regione. Oltre ai programmi generali suddetti possono svolgersi, previe intese con i sindacati di categoria maggiormente rappresentativi a livello dell'U.S.L., attività didattiche rivolte a migliorare l'efficienza e la professionalità del servizio sanitario di base. Le attività di aggiornamento professionale si svolgono presso i presidi sanitari delle U.S.L., utilizzando appropriati mezzi didattici, se del caso anche materiale audiovisivo prodotto o distribuito dagli Ordini dei Medici e dalle Regioni. Gli Ordini dei Medici potranno procedere a valutazioni sull'efficacia dell'aggiornamento medesimo. Attraverso accordi regionali fra Ordini dei Medici, sindacati maggiormente rappresentativi e Regioni verranno stabilite normative per la preparazione degli animatori della formazione permanente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;882#art-acn-31

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Aggiornamento professionale obbligatorio (Art. 31 Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.) — Testo vigente | Portale Normativo