Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale

Art. 33

Guardia medica e assistenza nelle località turistiche

In vigore dal 12 gen 1985
In ogni Regione è istituito un servizio di guardia medica urgente notturna e festiva che ha inizio alle ore 20 del giorno feriale e cessa alle ore 8 del giorno successivo; alle ore 14 del sabato e cessa alle ore 8 del post-festivo; infine alle ore 14 de prefestivo e cessa alle ore 8 del post-festivo. In ogni Regione è istituito, altresì, un servizio stagionale di assistenza ai villeggianti nelle località turistiche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;882#art-acn-33

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Guardia medica e assistenza nelle località turistiche (Art. 33 Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.) — Testo vigente | Portale Normativo