Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale
Art. 37
Quote sindacali
In vigore dal 12 gen 1985
La riscossione delle quote sindacali per i sindacati firmatari del presente accordo avviene su delega del medico attraverso le U.S.L. con versamento in c/c intestato ai tesorieri dei sindacati firmatari del presente accordo per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi.
Le deleghe precedentemente rilasciate restano valide.
I costi del servizio di esazione sono a carico dei sindacati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;882#art-acn-37