Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale

Art. 37

Quote sindacali

In vigore dal 12 gen 1985
La riscossione delle quote sindacali per i sindacati firmatari del presente accordo avviene su delega del medico attraverso le U.S.L. con versamento in c/c intestato ai tesorieri dei sindacati firmatari del presente accordo per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi. Le deleghe precedentemente rilasciate restano valide. I costi del servizio di esazione sono a carico dei sindacati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;882#art-acn-37

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Quote sindacali (Art. 37 Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.) — Testo vigente | Portale Normativo