Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale

Art. 35

Attività a rapporto orario

In vigore dal 12 gen 1985
Ai medici iscritti negli elenchi della medicina generale possono essere affidati, a domanda e sulla base di un rapporto orario, compiti connessi ad attività previste dalle U.S.L. nell'ambito delle indicazioni del piano sanitario regionale (con esclusione di compiti di diagnosi e cura), con onere a carico delle stesse. Le clausole dell'accordo di cui al successivo 3° comma, inerenti ai medici di medicina generale, valgono per l'accesso a quei servizi per i quali non è richiesta la specializzazione al fine dell'accesso stesso. Per il trattamento economico e normativo si applicano le norme previste dall'apposito accordo da stipularsi con le organizzazioni sindacali della medicina generale e quelle dei medici ambulatoriali. Qualora l'U.S.L. decida di coprire tali posti di lavoro con personale dipendente, saranno previste norme concorsuali che diano punteggio preferenziale nella valutazione dei titoli al servizio prestato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;882#art-acn-35

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Attività a rapporto orario (Art. 35 Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.) — Testo vigente | Portale Normativo