Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale
Art. 36
Diritti sindacali
In vigore dal 12 gen 1985
Per i membri di parte medica eletti in tutti i Comitati e
Commissioni previste dal presente accordo sarà rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi.
Tale onere sarà a carico della Regione o delle singole U.S.L.,
rispettivamente per i Comitati e le Commissioni regionali e di U.S.L.
I rappresentanti dei sindacati medici di categoria a carattere
nazionale e regionale, i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonché i medici eletti al parlamento o al consiglio regionale possono avvalersi della collaborazione professionale di medici con compenso orario.
Detto compenso orario, omnicomprensivo, non potrà essere inferiore
al costo globale orario previsto per i medici di cui all' del presente accordo.
Per la collaborazione di cui al terzo comma nessun onere potrà
comunque far carico al servizio pubblico.
Le spese per le elezioni dei rappresentanti dei medici di medicina generale in seno ai Comitati di cui agli sono a carico di tutti i medici iscritti negli elenchi.
Le U.S.L. provvedono al pagamento delle spese suddette a carico di un fondo costituito da quote trattenute sui compensi dovuti a ciascun medico, nella misura indicata dall'Ordine dei Medici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;882#art-acn-36