Art. 31 · Aggiornamento professionale obbligatorio
Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale

Art. 31

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Aggiornamento professionale obbligatorio

In vigore dal 12 gen 1985
Entro il primo trimestre di ogni anno il Ministero della sanità, d'intesa con la FNOOMM, le Regioni, i sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi, con il contributo dell'Università e degli ospedali, emana norme generali sui temi prioritari dell'aggiornamento professionale obbligatorio dei medici di medicina generale, in relazione anche all'attuazione dei progetti obiettivo. Gli Ordini dei Medici elaborano, d'intesa con i Comitati consultivi di cui all', programmi applicativi sottoponendoli all'esame della Regione. Oltre ai programmi generali suddetti possono svolgersi, previe intese con i sindacati di categoria maggiormente rappresentativi a livello dell'U.S.L., attività didattiche rivolte a migliorare l'efficienza e la professionalità del servizio sanitario di base. Le attività di aggiornamento professionale si svolgono presso i presidi sanitari delle U.S.L., utilizzando appropriati mezzi didattici, se del caso anche materiale audiovisivo prodotto o distribuito dagli Ordini dei Medici e dalle Regioni. Gli Ordini dei Medici potranno procedere a valutazioni sull'efficacia dell'aggiornamento medesimo. Attraverso accordi regionali fra Ordini dei Medici, sindacati maggiormente rappresentativi e Regioni verranno stabilite normative per la preparazione degli animatori della formazione permanente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;882#art-acn-31