Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale
Art. 25
Comunicazione del medico alla U.S.L.
In vigore dal 12 gen 1985
Il medico iscritto negli elenchi è tenuto a comunicare
sollecitamente alla U.S.L. competente ogni eventuale variazione che intervenga nelle notizie fornite con la domanda di partecipazione alle graduatorie di cui all', nonché l'insorgere di situazioni di incompatibilità previste dall'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;882#art-acn-25