Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale
Art. 23
Compiti del medico di medicina generale
In vigore dal 12 gen 1985
Le prestazioni del medico di medicina generale comprendono le
visite domiciliari ed ambulatoriali a scopo diagnostico e terapeutico e preventivo individuale, le prestazioni di natura extra di cui all'elenco allegato (allegato A), le visite occasionali, nonché:
- la tenuta e l'aggiornamento di una scheda sanitaria individuale
ad esclusivo uso del medico, quale strumento tecnico professionale che, nello stesso tempo, consenta al medico di collaborare ad eventuali indagini epidemiologiche mirate da concordare ai sensi dell';
- le certificazioni obbligatorie per legge ai fini della
riammissione alla scuola dell'obbligo, alla scuola materna e alle scuole secondarie superiori; la parte pubblica assume impegno di riesaminare la materia delle certificazioni stesse, in modo da contenerne la prescrizione nei limiti e secondo le procedure più aderenti alla loro effettiva necessità, anche ai Fini di sburocratizzare l'atto medico;
- la certificazione di idoneità allo svolgimento di attività
sportive non agonistiche di cui al decreto Ministro sanità del 28 febbraio 1983.
Il medico può dar luogo al rinnovo della prescrizione farmaceutica
anche su richiesta di un familiare quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita dell'ammalato.
L'attività medica viene prestata in ambulatorio o a domicilio,
avuto riguardo alla non trasferibilità dell'ammalato.
Il medico di medicina generale, inoltre, nel quadro della
programmazione regionale e dell'integrazione con tutti i servizi del territorio, può eseguire, nei riguardi dei propri assistiti, le seguenti prestazioni, sulla base della propria competenza, ed a richiesta delle UU.SS.LL.:
- vaccinazioni e chiemioprofilassi tecnicamente e legalmente
espletabili;
- visite periodiche per lavoratori a rischio;
- compilazione della parte anamnestica ed aggiornamento dei
libretti di rischio;
- certificazioni ai fini dell'idoneità al lavoro;
- quant'altro sia previsto per gli interventi del medico di base da parte dei piani sanitari nazionali e regionali.
Tali prestazioni, il cui onere è a carico del Servizio sanitario nazionale, saranno effettuate secondo modalità organizzative e normative concordate a livello regionale dal Comitato di cui all'.
L'entità dei compensi relativi ai compiti di cui al precedente
comma verrà definita nel corso degli incontri periodici di cui all' del presente accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;882#art-acn-23