Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale
Art. 22
Divieto di esercizio di libera professione
In vigore dal 12 gen 1985
Ai medici iscritti negli elenchi è fatto divieto di esercizio
della libera professione nei confronti dei propri convenzionati relativamente alle prestazioni di cui ai successivi .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;882#art-acn-22