Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale

Art. 22

Divieto di esercizio di libera professione

In vigore dal 12 gen 1985
Ai medici iscritti negli elenchi è fatto divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati relativamente alle prestazioni di cui ai successivi .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;882#art-acn-22

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Divieto di esercizio di libera professione (Art. 22 Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.) — Testo vigente | Portale Normativo