Art. 12 · Commissione regionale di disciplina
Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale

Art. 12

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Commissione regionale di disciplina

In vigore dal 12 gen 1985
In ciascuna Regione è istituita una Commissione di disciplina composta da: - il Presidente della Federazione regionale degli Ordini dei medici, o suo delegato, che la presiede; - 4 medici nominati dalla Regione; - 3 medici nominati dal Consiglio direttivo della Federazione regionale degli Ordini dei medici, su designazione unitaria effettuata, se possibile, su intesa fra i sindacati medici di categoria più rappresentativi a livello nazionale. La sede della Commissione è indicata dalla Regione. Ai fini della nomina di cui al comma 1 il Presidente della Federazione regionale degli Ordini dei medici invita, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i sindacati medici nazionali di categoria a procedere alla designazione unitaria dei medici da nominare. Nel caso che i sindacati non facciano pervenire detta designazione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito, il Consiglio direttivo della Federazione regionale degli Ordini dei medici provvede direttamente a nominate la rappresentanza medica in seno alla Commissione. I medici di nomina ordinistica devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 1) età non inferiore a 40 anni; 2) anzianità di laurea non inferiore a 15 anni; 3) attività di medicina generale svolta in regime convenzionale per un periodo non inferiore a 10 anni e tuttora convenzionato. Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario designato dalla Regione. La Commissione decide con provvedimento motivato sui ricorsi presentati, confermando, modificando o annullando il provvedimento adottato dalla Commissione di cui all'. La decisione è definitiva e di essa è data comunicazione a cura del Presidente, alla U.S.L. competente per la notifica all'interessato e l'esecuzione del provvedimento, nonché per la comunicazione alla Commissione locale di disciplina e al competente Ordine dei Medici.
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