Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale
Art. 13
13 / 41Istituzione e durata in carica degli organi collegiali
In vigore dal 12 gen 1985
I Comitati consultivi di cui agli e le Commissioni disciplinari di cui agli devono essere istituiti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e durano in carica fino alla nomina delle nuove Commissioni e Comitati a seguito del rinnovo dell'accordo stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;882#art-acn-13