Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale
Art. 10
10 / 41Incontri periodici tra le parti
In vigore dal 12 gen 1985
Le parti si incontreranno presso il Ministero della Sanità il
primo venerdi del mese, a mesi alterni, al fine di verificare lo stato di attuazione del presente accordo, di dare l'interpretazione autentica delle norme e di apportarvi quelle modifiche normative che si ritengono necessarie.
Su richiesta di una delle parti il Ministero della Sanità
provvederà comunque a convocare apposita riunione entro 15 giorni dalla richiesta stessa. Tali riunioni sono presiedute dal Ministro della Sanità o da un suo delegato.
Il Ministero della Sanità provvederà a comunicare le decisioni
adottate nei sopradetti incontri alle Regioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;882#art-acn-10