Art. 89

Modifiche del regolamento (UE) n. 920/2010

In vigore dal 18 nov 2011
Modifiche del regolamento (UE) n. 920/2010 Il regolamento (UE) n. 920/2010 è modificato come segue: 1) il regolamento (UE) n. 920/2010 è così rinominato: «Regolamento (UE) n. 920/2010 della Commissione, del 7 ottobre 2010, che istituisce un registro dell’Unione per i periodi che si concludono il 31 dicembre 2012 per il sistema unionale per lo scambio di quote di emissioni a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.»; 2) all’, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Il presente regolamento stabilisce le disposizioni generali e i requisiti relativi alla gestione e alla tenuta del sistema standardizzato e sicuro di registri, composto di registri, e del catalogo indipendente delle operazioni di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE e all’ della decisione n. 280/2004/CE per i periodi che si concludono il 31 dicembre 2012.»; 3) è aggiunto l’articolo 1 bis: «Articolo 1 bis Campo d’applicazione Il presente regolamento concerne le quote create nel sistema unionale per lo scambio di quote di emissioni per i periodi che si concludono il 31 dicembre 2012 e le unità di Kyoto.»; 4) all’, si aggiungono i seguenti punti 25 e 26: «25) “direttore”, comprende le persone che di fatto dirigono le operazioni quotidiane di una persona giuridica; 26) “ora dell’Europa centrale”, corrisponde all’ora estiva dell’Europa centrale nel periodo dell’ora legale, come definita negli della direttiva 2000/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). (*1)   GU L 31 del 2.2.2001, pag. 21.»;" 5) all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Per i periodi che si concludono il 31 dicembre 2012 è istituito un registro dell’Unione del sistema unionale per lo scambio di quote di emissioni. Al fine di adempiere agli obblighi che incombono loro a norma dell’ della direttiva 2003/87/CE, per garantire un’accurata contabilizzazione delle quote, a partire dal 1o gennaio 2012 gli Stati membri utilizzano il registro dell’Unione, che funge anche da registro PK per la Comunità europea in quanto parte a sé stante di Kyoto. Il registro unionale fornisce agli amministratori nazionali e ai titolari dei conti tutte le procedure di cui ai capi da IV a VI.»; 6) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   A norma dell’ della direttiva 2003/87/CE è istituito un EUTL avente forma di una base di dati elettronica normalizzata, per le operazioni che rientrano nell’ambito d’applicazione del presente regolamento. L’EUTL serve altresì per registrare tutte le informazioni riguardanti i depositi e i trasferimenti di unità di Kyoto conformemente all’, paragrafo 2, della decisione n. 280/2004/CE.»; 7) all’ è soppresso il paragrafo 4; 8) è aggiunto il seguente articolo 13 bis: «Articolo 13 bis Apertura dei conti di scambio nel registro dell’Unione A partire dal 30 giugno 2012 è possibile chiedere l’apertura dei conti di scambio nel registro dell’Unione. Subordinatamente agli , si applicano in quanto compatibili le disposizioni stabilite nel presente regolamento per i titolari del conto.»; 9) all’, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Le piattaforme di scambio possono presentare domanda per un conto di deposito della piattaforma di scambio nel registro dell’Unione. Tale domanda è presentata all’amministratore nazionale. La domanda è presentata all’amministratore nazionale. La persona che chiede l’apertura del conto fornisce le informazioni richieste dall’amministratore nazionale, che comprendono almeno quelle indicate nell’allegato III e la prova che la piattaforma di scambio garantisce un livello di sicurezza equivalente o superiore a quello garantito dal registro dell’Unione in conformità del presente regolamento. 2.   Gli amministratori nazionali assicurano che le piattaforme esterne soddisfino i requisiti tecnici e di sicurezza descritti nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’.»; 10) all’, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Per le operazioni avviate da una piattaforma di scambio esente non è richiesta l’approvazione di un rappresentante autorizzato supplementare in conformità dell’, paragrafo 2. Una piattaforma di scambio può essere esentata dall’amministratore nazionale su richiesta scritta, se la piattaforma di scambio esterna dimostra di possedere dispositivi di sicurezza che assicurano almeno un livello di sicurezza pari a quello che garantiscono le disposizioni dell’, paragrafo 2. I requisiti tecnici e di sicurezza sono definiti nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’. L’amministratore nazionale interessato notifica tempestivamente tali richieste alla Commissione, la quale provvede a renderle pubbliche.»; 11) all’, è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4.   I conti di deposito di operatore aereo passano dallo stato “bloccato” ad “aperto” dopo l’iscrizione delle emissioni verificate in conformità dell’, e di un valore relativo allo stato di adempimento superiore o pari a 0, calcolato secondo l’, paragrafo 1. L’amministratore nazionale apre anche prima il conto, dopo aver ricevuto dal titolare del conto una domanda di attivazione del proprio conto ai fini dello scambio, purché tale domanda contenga almeno tutti gli elementi indicati nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’.»; 12) l’ è sostituito dal seguente: « Rifiuto di aprire un conto 1.   L’amministratore nazionale verifica che le informazioni e i documenti presentati ai fini dell’apertura del conto siano completi, aggiornati, accurati e veritieri. 2.   Un amministratore nazionale può rifiutare di aprire un conto nei seguenti casi: a) le informazioni e i documenti presentati sono incompleti, obsoleti, inaccurati o falsi; b) il futuro titolare del conto o, nel caso di un’entità giuridica, uno dei direttori, sia oggetto di indagine o nei cinque anni precedenti sia stato condannato per frode relativamente a quote di Kyoto, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi nell’ambito dei quali il conto può essere strumentale; c) l’amministratore nazionale ha motivi ragionevoli di ritenere che i conti possano essere usati per frodi riguardo a quote o unità di Kyoto, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi; d) per motivi previsti dal diritto nazionale. 3.   Se l’amministratore nazionale rifiuta di aprire un conto, la persona che ne chiede l’apertura può contestare tale rifiuto rivolgendosi all’autorità competente a norma del diritto nazionale, la quale ordina all’amministratore nazionale di aprire il conto oppure conferma il rifiuto emanando una decisione motivata, salvo disposizioni legislative nazionali volte a perseguire in modo proporzionato un obiettivo legittimo compatibile con il presente regolamento.»; 13) all’, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Ogni conto, fatta eccezione del conto del responsabile della verifica, ha almeno due rappresentanti autorizzati. Per ogni conto del responsabile della verifica vi è almeno un rappresentante autorizzato. I rappresentanti autorizzati avviano le operazioni e le altre procedure per conto del titolare del conto. 2.   I conti possono avere uno o più rappresentanti autorizzati supplementari. Per avviare un’operazione è necessaria l’approvazione di un rappresentante autorizzato supplementare, oltre all’approvazione di un rappresentante autorizzato, tranne nei seguenti casi: a) i trasferimenti verso un conto appartenente all’elenco dei conti di fiducia nel registro dell’Unione del titolare del conto; b) operazioni avviate da piattaforme di scambio esenti a norma dell’, paragrafo 4; e c) restituzione di quote, ERU e CER a norma del capo VI, sezione 3.»; 14) all’ è aggiunto il seguente paragrafo 2 bis: «2 bis.   Oltre ai rappresentanti autorizzati di cui al paragrafo 1, i conti possono altresì avere rappresentanti autorizzati all’accesso al conto in sola visione.»; 15) all’ sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 bis e 3 ter: «3 bis.   L’amministratore nazionale verifica che le informazioni e i documenti presentati ai fini della nomina di un rappresentante autorizzato o di un rappresentante autorizzato supplementare siano completi, aggiornati, accurati e veritieri. 3 ter.   Un amministratore nazionale può rifiutare di approvare un rappresentante autorizzato o un rappresentate autorizzato supplementare nel caso in cui: a) le informazioni e i documenti presentati sono incompleti, obsoleti, inaccurati o falsi; b) il richiedente sia oggetto di indagine o nei cinque anni procedenti sia stato condannato per frode relativamente a quote o unità di Kyoto, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi per i quali il conto può essere strumentale; c) per motivi previsti dal diritto nazionale.»; 16) è aggiunto il seguente articolo 21 bis: «Articolo 21 bis Elenco dei conti di fiducia 1.   A partire dal 30 giugno 2012 i conti di deposito di gestore, i conti di deposito di operatore aereo, i conti personali di deposito e i conti di scambio possono disporre di un elenco dei conti di fiducia nel registro dell’Unione. 2.   I conti detenuti dal medesimo titolare sono automaticamente inclusi nell’elenco dei conti di fiducia. 3.   Le modifiche dell’elenco di fiducia sono avviate e completate seguendo la procedura di cui all’articolo 32 bis per le operazioni che figurano nel capo VI. La modifica è confermata da un rappresentante autorizzato supplementare, oppure, qualora non ne sia stato nominato alcuno, da un altro rappresentante autorizzato. Il termine indicato nell’articolo 32 bis, paragrafo 4, non si applica alla soppressione di conti dall’elenco dei conti di fiducia; per tutte le altre modifiche apportate all’elenco dei conti di fiducia il termine è di sette giorni.»; 17) all’ è aggiunto il seguente paragrafo 2 bis: «2 bis.   L’amministratore può sospendere l’accesso a tutti i rappresentanti autorizzati o ai rappresentanti autorizzati supplementari a un determinato conto e la possibilità di avviare procedure da tale conto: a) per un periodo massimo di due settimane se ha ragionevoli motivi di ritenere che il conto è stato o sarà usato a fini di frode, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi; oppure b) sulla base e in conformità di disposizioni legislative nazionali che perseguano un obiettivo legittimo.»; 18) all’, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4.   Il responsabile della verifica o l’autorità competente approva le emissioni annuali verificate previa verifica a norma dell’, primo paragrafo, della direttiva 2003/87/CE, della relazione del gestore sulle emissioni prodotte da un impianto nel corso di un anno precedente o della relazione dell’operatore aereo sulle emissioni prodotte da tutte le attività di trasporto aereo svolte in un anno precedente. 5.   L’amministratore nazionale o l’autorità competente indica come verificate, nel registro dell’Unione, le emissioni approvate ai sensi del paragrafo 4. L’autorità competente può stabilire che il responsabile della verifica sia incaricato di indicare come verificate le emissioni nel registro dell’Unione al posto dell’amministratore nazionale.»; 19) i seguenti articoli 32 bis e 32 ter sono aggiunti al «Capo VI OPERAZIONI»: «Articolo 32 bis Esecuzione dei trasferimenti 1.   Prima di avviare l’operazione, il registro dell’Unione richiede una conferma fuori banda per tutte le operazioni di cui al capo VI che non sono avviate da una piattaforma di scambio. Un’operazione può essere avviata solo se un rappresentante autorizzato supplementare di cui è richiesta l’approvazione a norma dell’, paragrafo 2, ha confermato l’operazione fuori banda. 2.   Per tutti i trasferimenti di cui agli , il trasferimento può essere avviato immediatamente se è confermato fra le ore 10 e le ore 16, ora dell’Europa centrale (CET), da lunedì a venerdì compreso, ad eccezione dei giorni festivi legali negli Stati membri che decidono di sospendere il termine a titolo del paragrafo 3. Un trasferimento confermato in un momento diverso sarà avviato il giorno successivo alle ore 10 (CET), dal lunedì al venerdì. 3.   Per tutti i trasferimenti di quote e di unità di Kyoto di cui agli , ad eccezione di quelli da un conto di scambio verso un conto che figura nell’elenco dei conti di fiducia del titolare del conto di scambio, si applica una differita di 26 ore fra l’avvio e la comunicazione dell’avvenuto trasferimento ai sensi dell’. Questo termine è sospeso tra le ore 0 e le ore 24 (CET) di sabato e domenica. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere di sospenderlo anche tra le ore 0 e le ore 24 (CET) dei giorni festivi legali di un determinato anno, purché tale decisione sia pubblicata entro il 1o dicembre dell’anno precedente. 4.   Se il rappresentante di un conto sospetta che il trasferimento sia stato avviato in modo fraudolento, può chiedere all’amministratore nazionale, almeno due ore prima del termine di cui al paragrafo 3, di annullare il trasferimento per suo conto prima che si comunichi l’avvenuto trasferimento. Il titolare del conto notifica, subito dopo detta richiesta, la frode sospetta all’autorità competente per l’applicazione della legge nazionale. Tale notifica è trasmessa all’amministratore nazionale entro sette giorni. 5.   All’avvio del trasferimento ai sensi dei paragrafi 1 e 2, a tutti i rappresentanti del conto è trasmessa una comunicazione che indica la proposta di avvio del trasferimento. Articolo 32 ter Natura delle quote e carattere definitivo delle operazioni 1.   Una quota o un’unità di Kyoto è uno strumento fungibile e dematerializzato negoziabile sul mercato. 2.   Data la natura dematerializzata delle quote e delle unità di Kyoto, l’iscrizione nel registro dell’Unione vale presunzione semplice e sufficiente della titolarità di una quota o un’unità di Kyoto e di qualsiasi altro elemento la cui iscrizione in detto registro è disciplinata o autorizzata dal presente regolamento. 3.   Data la fungibilità delle quote e delle unità di Kyoto, qualsiasi obbligo di recupero o restituzione che possa essere imposto in virtù della legislazione nazionale si applica solo alla quota o all’unità di Kyoto in natura. In particolare: a) fatte salve le disposizioni dell’ e della verifica della concordanza di cui all’ del presente regolamento, un’operazione diventa definitiva e irrevocabile al momento del suo completamento a norma dell’. Salvo eventuali disposizioni della legislazione nazionale o un eventuale ricorso di diritto interno che possono determinare l’obbligo o l’ordine di esecuzione di una nuova operazione nel registro, nessuna legge, regolamentazione, prassi o norma relativa allo scioglimento dei contratti o delle operazioni può condurre all’annullamento nel registro di un’operazione divenuta definitiva e irrevocabile ai sensi del presente regolamento; b) il presente articolo non impedisce in alcun modo a un titolare di conto o a un terzo di far valere qualsiasi diritto o credito risultante dall’operazione in questione che la legge possa riconoscergli ai fini di recupero, di restituzione o danno in relazione a un’operazione divenuta definitiva nel registro, ad esempio nel caso di frode o di errore tecnico, purché ciò non porti al ricalcolo del netting, alla revoca o all’annullamento dell’operazione nel registro. 4.   Chiunque acquisisca e detenga in buona fede una quota o un’unità di Kyoto acquisisce la titolarità della quota o dell’unità di Kyoto indipendentemente dagli eventuali vizi di titolarità del cedente.»; 20) all’, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) l’identità dei beneficiari delle quote [nel caso delle quote assegnate tramite asta, il beneficiario è il conto istituito a tal fine dal regolamento (UE) n. 1193/2011 (*2)]. (*2)   GU L 315 del 29.11.2011, pag. 1.»;" 21) gli sono sostituiti dai seguenti: « Trasferimento di quote da parte dei titolari dei conti 1.   Subordinatamente al paragrafo 2, su richiesta del titolare di un conto il registro dell’Unione effettua i trasferimenti delle quote depositate nel conto del registro dell’Unione verso qualsiasi altro conto contenuto nel registro dell’Unione, a meno che il trasferimento non sia vietato dallo stato del conto di partenza o dal tipo di quote che possono essere depositate nel conto di arrivo a norma dell’, paragrafo 3. 2.   A partire dal 30 giugno 2012, i conti di deposito del gestore, i conti di deposito dell’operatore aereo, i conti personali di deposito e le piattaforme di scambio possono solo trasferire quote verso un conto dell’elenco dei conti di fiducia stilato a norma dell’articolo 21 bis. Trasferimento di unità di Kyoto da parte dei titolari dei conti 1.   Subordinatamente al paragrafo 2, su richiesta del titolare di un conto il registro dell’Unione effettua i trasferimenti delle unità di Kyoto depositate nel conto del registro dell’Unione verso qualsiasi altro conto contenuto nel registro dell’Unione o in un registro PK, a meno che il trasferimento non sia vietato dallo stato del conto di partenza o dal tipo di unità di Kyoto che possono essere depositate nel conto di arrivo a norma dell’, paragrafo 3. 2.   A partire dal 30 giugno 2012, i conti di deposito del gestore, i conti di deposito dell’operatore aereo, i conti personali di deposito e le piattaforme di scambio possono solo trasferire unità di Kyoto verso un conto dell’elenco dei conti di fiducia stilato a norma dell’articolo 21 bis.»; 22) l’ è sostituito dal seguente: « Cancellazione di unità di Kyoto Su richiesta del titolare di un conto, il registro dell’Unione procede alla cancellazione delle unità di Kyoto detenute nei suoi conti in conformità dell’, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, trasferendo il numero e il tipo di unità di Kyoto specificate dal conto interessato verso il conto delle cancellazioni del registro PK dell’amministratore del conto o verso il conto delle cancellazioni del registro dell’Unione.»; 23) l’, paragrafo 4, lettera a), è sostituito dal seguente: «a) l’operazione di annullamento non è stata completata più di 30 giorni lavorativi prima della proposta dell’amministratore del conto a norma del paragrafo 3, tranne per l’assegnazione di quote del capo III e del capo II;» 24) all’ è aggiunto il paragrafo 4 bis: «4 bis.   Il rappresentante autorizzato adotta tutte le misure necessarie per prevenire la perdita, il furto o la compromissione delle proprie credenziali. Il rappresentante autorizzato comunica immediatamente all’amministratore nazionale la perdita, il furto o la compromissione delle proprie credenziali.»; 25) l’ è sostituito dal seguente: « Sospensione di ogni accesso a causa di una violazione della sicurezza o di un rischio per la sicurezza 1.   La Commissione può ordinare all’amministratore centrale di sospendere l’accesso al registro dell’Unione o all’EUTL o a sue parti, qualora vi sia un ragionevole sospetto di violazione della sicurezza del registro dell’Unione o dell’EUTL o esista un grave rischio per la sicurezza del registro dell’Unione o dell’EUTL suscettibile di minacciare l’integrità del sistema, compresi gli strumenti di back-up di cui all’. 2.   In caso di violazione della sicurezza o di rischio per la sicurezza suscettibile di comportare la sospensione dell’accesso, l’amministratore che constata la violazione informa tempestivamente l’amministratore centrale degli eventuali rischi ai quali sono esposte altre parti del sistema dei registri. L’amministratore centrale informa tutti gli altri amministratori. 3.   Qualora constati una situazione che richiede la sospensione di tutti gli accessi al proprio sistema, l’amministratore informa preventivamente della sospensione, per quanto ragionevolmente possibile, l’amministratore centrale e i titolari dei conti interessati. In seguito l’amministratore centrale informa quanto prima tutti gli altri amministratori. 4.   La comunicazione di cui al paragrafo 3 indica la durata prevedibile della sospensione e deve essere chiaramente visibile nell’area pubblica del sito dell’EUTL.»; 26) è aggiunto il seguente articolo 64 bis: «Articolo 64 bis Sospensione dell’accesso alle quote o alle unità di Kyoto in caso di sospetta operazione fraudolenta 1.   Un amministratore o un amministratore che agisce su richiesta dell’autorità competente può sospendere l’accesso alle quote o alle unità di Kyoto nel registro che amministra a) per un periodo non superiore a due settimane se sospetta che tali quote o unità di Kyoto siano state oggetto di un’operazione costitutiva di frode, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi; oppure b) sulla base e in conformità di disposizioni legislative nazionali che perseguano un obiettivo legittimo. 2.   La Commissione può ordinare all’amministratore di sospendere l’accesso alle quote o alle unità di Kyoto nel registro dell’Unione o nell’EUTL per un periodo non superiore a due settimane se sospetta che tali quote o unità di Kyoto siano state oggetto di un’operazione costitutiva di frode, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi. 3.   L’amministratore o la Commissione informano immediatamente della sospensione l’autorità competente per l’applicazione della legge. 4.   Un’autorità nazionale competente per l’applicazione della legge dello Stato membro dell’amministratore può altresì ordinare all’amministratore di procedere a una sospensione sulla base e a norma della legge nazionale.»; 27) l’ è sostituito dal seguente: « Specifiche tecniche per lo scambio dei dati 1.   La Commissione rende accessibili agli amministratori le specifiche tecniche per lo scambio dei dati necessarie per lo scambio dei dati tra i registri e i cataloghi delle operazioni, compresi i codici identificativi, i controlli automatici e i codici di risposta, nonché le procedure di prova e i requisiti di sicurezza necessari per l’avvio dello scambio di dati. 2.   Le suddette specifiche sono stilate in consultazione con il gruppo di lavoro degli amministratori del comitato sui cambiamenti climatici e sono conformi alle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati fra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate a norma della decisione 12/CMP.1.»; 28) l’ è così modificato: a) I paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Le informazioni, compresa la titolarità di tutti i conti, tutte le operazioni effettuate, il codice identificativo unico delle quote e il valore numerico unico corrispondente al numero di serie delle unità di Kyoto detenute o interessate da un’operazione, conservate nell’EUTL e nel registro dell’Unione sono considerate riservate, salvo disposizioni contrarie della legislazione unionale o nazionale volte a perseguire in modo proporzionato un obiettivo legittimo compatibile con il presente regolamento. 2.   I seguenti soggetti possono ottenere i dati archiviati nel registro dell’Unione e nell’EUTL: a) le autorità incaricate dell’applicazione della legge e le autorità tributarie degli Stati membri; b) l’Ufficio europeo per la lotta antifrode della Commissione europea; c) la Corte dei conti europea; d) Eurojust; e) le autorità competenti di cui all’ della direttiva 2003/6/CE e all’, paragrafo 1, della direttiva 2005/60/CE; f) le competenti autorità nazionali di vigilanza; g) gli amministratori del registro degli Stati membri e le autorità competenti di cui all’ della direttiva 2003/87/CE. 3.   I dati possono essere forniti ai soggetti di cui sopra a norma del paragrafo 2 previa richiesta all’amministratore centrale o a un amministratore nazionale, qualora tale richiesta sia necessaria per l’esecuzione delle rispettive mansioni.»; b) è aggiunto il seguente paragrafo 5 bis: «5 bis.   Europol ottiene un accesso permanente in sola lettura ai dati registrati nel registro dell’Unione e nell’EUTL ai fini di eseguire le proprie mansioni a norma della decisione 2009/371/GAI del Consiglio. Europol informa la Commissione in merito all’uso di tali dati.»; c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Gli amministratori nazionali mettono a disposizione di tutti gli altri amministratori nazionali e dell’amministratore centrale, ricorrendo a mezzi sicuri, il nome e l’identità delle persone alle quali hanno rifiutato l’apertura di un conto a norma dell’, paragrafo 3, o dell’, paragrafo 3, o delle quali hanno rifiutato la nomina di rappresentante autorizzato o rappresentante autorizzato supplementare a norma dell’, paragrafo 3, nonché il nome e l’identità del titolare del conto, del rappresentante autorizzato o del rappresentante autorizzato supplementare dei conti il cui accesso è stato sospeso a norma degli o dei conti chiusi a norma dell’.»; 29) all’ è aggiunto il seguente paragrafo 2 bis: «2 bis.   I conti personali di deposito sono controllati dagli amministratori nazionali prima della migrazione per accertare che le informazioni presentate ai fini dell’apertura dei conti siano complete, aggiornate, accurate e veritiere.»; 30) l’allegato IV è sostituito dal seguente: «ALLEGATO IV Informazioni relative ai conti personali di deposito e ai conti di deposito della piattaforma di scambio da trasmettere all’amministratore nazionale 1. Le informazioni di cui alla tabella III-I (il codice identificativo del conto e l’identificatore alfanumerico devono essere unici all’interno del registro). 2. Fatta eccezione per gli operatori del trasporto aereo, prova del fatto che la persona che chiede l’apertura del conto ha un conto bancario aperto in uno Stato membro dello Spazio economico europeo. 3. Prova dell’identità della persona fisica che chiede l’apertura del conto, che può essere la copia di uno dei seguenti documenti: a) carta d’identità di un paese membro dello Spazio economico europeo o dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; b) passaporto. 4. Prova dell’indirizzo di residenza permanente del titolare del conto personale (persona fisica), che può essere la copia di uno dei seguenti documenti: a) documento d’identità presentato a norma del punto 3 se contiene l’indirizzo di residenza permanente; b) qualsiasi altro documento d’identità rilasciato da uno Stato contenente l’indirizzo di residenza permanente; c) se il paese di residenza permanente non rilascia documenti d’identità contenenti l’indirizzo di residenza permanente, una dichiarazione delle autorità locali che confermi la residenza permanente della persona da nominare; d) ogni altro documento abitualmente accettato nello Stato membro dell’amministratore del conto come prova della residenza permanente della persona da nominare. 5. Qualora il conto sia aperto da una persona giuridica, sono richiesti i seguenti documenti: a) copia degli strumenti che istituiscono il soggetto giuridico e copia di un documento comprovante la registrazione del soggetto; b) coordinate bancarie; c) prova dell’iscrizione IVA; d) informazioni relative al titolare effettivo dell’entità giuridica quale definito dalla direttiva 2005/60/CE; e) elenco dei direttori; f) copia della relazione annuale o dei più recenti rendiconti finanziari certificati oppure, se questi non sono disponibili, copia dei rendiconti finanziari vidimati dall’ufficio tributario o dal direttore finanziario. 6. Prova dell’indirizzo registrato del titolare del conto (persona giuridica), se non risulta chiaro dal documento presentato a norma del punto 5. 7. Fedina penale della persona fisica che chiede l’apertura del conto o, nel caso di una persona giuridica, di uno dei suoi direttori. 8. Tutte le copie di documenti presentati come prova a norma del presente allegato devono essere certificate come autentiche da un notaio o da persona analoga indicata dall’amministratore nazionale. Per quanto attiene ai documenti rilasciati al di fuori dello Stato membro che richiede una copia, essa deve essere autenticata. La data della certificazione o dell’autenticazione non può essere anteriore di oltre tre mesi alla data di domanda. 9. L’amministratore del conto può chiedere che i documenti presentati siano corredati di una traduzione autenticata in una lingua indicata dall’amministratore medesimo. 10. Per verificare le prove trasmesse a norma del presente allegato, l’amministratore del conto può utilizzare meccanismi elettronici invece di richiedere documenti cartacei.»; 31) l’allegato IX è sostituito dal seguente: «ALLEGATO IX Informazioni relative ai rappresentanti autorizzati e ai rappresentanti autorizzati supplementari da trasmettere all’amministratore del conto 1. Informazioni di cui alla tabella IX-I. Tabella IX-I:   informazioni sul rappresentante autorizzato A B C D E F Punto n. Elemento di informazione sul conto Obbligatorio o facoltativo? Tipo Aggiorna-mento possibile? Occorre l’approvazione dell’AN per l’aggiornamento? Pubblicate nell’area pubblica del sito web del registro dell’UE? 1 Codice identificativo della persona O Libero No n.p. No 2 Tipo di rappresentante autorizzato O A scelta Sì No Sì 3 Nome O Libero Sì Sì No (*3) 4 Cognome O Libero Sì Sì No (*3) 5 Titolo F Libero Sì No No (*3) 6 Denominazione della funzione F Libero Sì No No (*3) Denominazione dell’impresa F Libero Sì No No (*3) Dipartimento dell’impresa F Libero Sì No No (*3) 7 Paese O Predefinito No n.p. No (*3) 8 Regione o Stato F Libero Sì Sì No (*3) 9 Città O Libero Sì Sì No (*3) 10 Codice postale O Libero Sì Sì No (*3) 11 Indirizzo — riga 1 O Libero Sì Sì No (*3) 12 Indirizzo — riga 2 F Libero Sì Sì No (*3) 13 Telefono 1 O Libero Sì No No (*3) 14 Telefono cellulare O Libero Sì Sì No (*3) 15 Indirizzo di posta elettronica O Libero Sì Sì No 16 Data di nascita O Libero No n.p. No 17 Luogo di nascita — località O Libero No n.p. No 18 Luogo di nascita — paese O 18 Lingua preferita F A scelta Sì No No 19 Livello di riservatezza O A scelta Sì No No 20 Diritti dei rappresentanti autorizzati supplementari O Scelta multipla Sì No No 2. Dichiarazione firmata del titolare del conto indicante l’intenzione di nominare una determinata persona come rappresentante autorizzato o rappresentante autorizzato supplementare, nella quale si conferma che il rappresentante autorizzato ha il diritto di avviare, o che il rappresentante autorizzato supplementare ha il diritto di approvare, operazioni per conto del titolare del conto e si indicano le eventuali limitazioni a tale diritto. 3. Prova dell’identità della persona da nominare, che può essere la copia di uno dei seguenti documenti: a) carta d’identità di un paese membro dello Spazio economico europeo o dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; b) passaporto. 4. Prova dell’indirizzo di residenza permanente della persona da nominare, che può essere la copia di uno dei seguenti documenti: a) documento d’identità presentato a norma del punto 3 se contiene l’indirizzo di residenza permanente; b) qualsiasi altro documento d’identità rilasciato da uno Stato contenente l’indirizzo di residenza permanente; c) se il paese di residenza permanente non rilascia documenti d’identità contenenti l’indirizzo di residenza permanente, una dichiarazione delle autorità locali che confermi la residenza permanente della persona da nominare; d) ogni altro documento abitualmente accettato nello Stato membro dell’amministratore del conto come prova della residenza permanente della persona da nominare. 5. Fedina penale della persona designata. 6. Tutte le copie di documenti presentati come prova a norma del presente allegato devono essere certificate come autentiche da un notaio o da persona analoga indicata dall’amministratore nazionale. Per quanto attiene ai documenti rilasciati al di fuori dello Stato membro che richiede una copia, essa deve essere autenticata. La data della certificazione o dell’autenticazione non può essere anteriore di oltre tre mesi alla data di domanda. 7. L’amministratore del conto può chiedere che i documenti presentati siano corredati di una traduzione autenticata in una lingua indicata dall’amministratore nazionale. 8. Per verificare le prove trasmesse a norma del presente allegato, l’amministratore del conto può utilizzare meccanismi elettronici invece di richiedere documenti cartacei.»; 32) l’allegato XIII è così modificato: a) il punto 4, lettera c) è sostituito dal seguente: «c) quote o unità di Kyoto interessate dall’operazione senza indicazione del codice identificativo unico delle quote e del valore numerico unico corrispondente al numero di serie delle unità di Kyoto;» b) il punto 5, lettera a) è sostituito dal seguente: «a) quote e unità di Kyoto attualmente detenute, senza indicazione del codice identificativo unico delle quote e del valore numerico unico corrispondente al numero di serie delle unità di Kyoto;».
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Modifiche del regolamento (UE) n. 920/2010 (Art. 89 Regolamento (UE) 2011/1193) — Testo vigente | Portale Normativo