Art. 13
Apertura di un conto per la consegna d’asta nel registro dell’Unione
In vigore dal 18 nov 2011
Apertura di un conto per la consegna d’asta nel registro dell’Unione
1. Una casa d’asta o una piattaforma d’asta oppure un sistema di compensazione o di regolamento, quali definiti dal regolamento (UE) n. 1031/2010, possono presentare a un amministratore nazionale una domanda di conto per la consegna d’asta presso il registro dell’Unione. La persona che presenta la domanda di conto è tenuta a fornire le informazioni di cui all’allegato III.
2. Entro venti giorni dal ricevimento delle informazioni complete di cui al paragrafo 1 e a norma dell’, l’amministratore nazionale apre il conto per la consegna d’asta presso il registro dell’Unione o informa il richiedente del rifiuto di aprire il conto a norma dell’.
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